Quei millesimi sono da rifare

Secondo una recente sentenza, dopo la legge di riforma del Condominio, anche le tabelle millesimali contrattuali, così come quelle redatte secondo i criteri legali, possono essere corrette.

Corrette o comunque modificate dall’assemblea nei casi previsti dall’art. 69 dd.aa. C.C., con la maggioranza di cui all’art. 1136 2° co. C.C. ovvero modificate dal giudice su richiesta anche di un solo condòmino.

Per capirci, i millesimi contrattuali o convenzionali sono quelli che regolano il riparto delle spese comuni in modo difforme dai criteri di legge e quindi le relative tabelle possono essere adottate e (secondo l’opinione prevalente) modificate solo con l’unanimità dei consensi.

I millesimi assembleari, limitandosi all’applicazione dei criteri di legge, possono essere appunto modificate con la maggioranza qualificata sopra richiamata, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 18477/2010.

Il Tribunale, decidendo sul ricorso presentato da un condòmino, ha ritenuto che la riforma del 2012, modificando l’art. 69 dd.aa. C.C., abbia inciso sul quadro giurisprudenziale sopra delineato e che ora anche le tabelle convenzionali possano essere corrette in caso di errore o per mutamento dello stato dei luoghi, con la stessa maggioranza qualificata oppure in sede giudiziale anche su richiesta di un solo condòmino.

Per ora si tratta di una sentenza di Tribunale e quindi questa interpretazione potrà essere confermata oppure smentita dalle magistrature superiori.

Il punto però è che sempre più la immodificabilità delle tabelle millesimali è  una leggenda metropolitana: le tabelle errate o comunque non rispondenti ai criteri legali o allo stato dei luoghi possono essere modificate; come e con quali procedure dovrà essere valutato caso per caso, con l’ausilio di un esperto.

528984_496202260431376_1364441102_n