Rivalutazione terreni e partecipazioni 2019

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Cos’è la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni?

La rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni è stata introdotta nella normativa tributaria italiana a partire dal 2003 e la possibilità di usufruirne è stata via via prorogata sino ad oggi, sia pure con alcune modifiche.

La legge di bilancio 2019  consente ancora (commi 1053-1054) la possibilità, pagando una imposta sostitutiva, di rideterminare il costo di acquisto (o meglio di rivalutare il valore) di:

  • terreni edificabili e con destinazione agricola;
  • partecipazioni in società non quotate

purché posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

A cosa serve la rideterminazione dei valori?

Nel caso di vendita di questi beni, ciò consente di ridurre la plusvalenza, cioè la differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, con un importante risparmio sulle imposte ordinarie; col pagamento dell’imposta sostitutiva la plusvalenza può essere ridotta o addirittura annullata.

Quanto costa la rideterminazione dei valori?

L’imposta sostitutiva è stata modificata rispetto all’edizione 2018; per i terreni – edificabili e agricoli – e le partecipazioni non qualificate è del 10%, mentre per le partecipazioni qualificate è dell’11%.

Come si procede alla rideterminazione del valore?
  • La data di riferimento per il possesso dei terreni o delle partecipazioni è il 1° gennaio 2019;
  • Entro il 30 giugno 2019 si deve fare redigere ed asseverare con giuramento (perizia giurata) da un professionista abilitato la stima del valore del bene,
  • Calcolato l’importo dell’imposta si deve procedere al pagamento come segue.
Pagamento dell’imposta sostitutiva

Nel caso dei terreni, ad esempio, l’aliquota del 10% deve essere applicata al valore risultante dalla perizia di stima e l’imposta sostitutiva deve essere versata:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2019, oppure
  • in tre rate annuali, di uguale importo, alle seguenti scadenze:
    • prima rata entro il 30 giugno 2019
    • seconda rata entro il 30 giugno 2020, maggiorata degli interessi del 3% annuo, calcolati dalla data di versamento della prima rata;
    • terza e ultima rata entro il 30 giugno 2021,  maggiorata degli interessi del 3% annuo, calcolati dalla data di versamento della prima rata.
E se il bene è già stato rivalutato in passato?

Se un terreno o una partecipazione, ancora posseduti, sono stati rivalutati in passato, è necessario verificare l’interesse ad una nuova rivalutazione, che può avvenire anche in diminuzione.

In questo ultimo caso l’imposta deve essere determinata su tutto l’importo stimato (per capirci, nel caso dei terreni, al 10%), ma dal totale è possibile detrarre l’importo già versato con la precedente rivalutazione.