Ancora sulla relazione tecnica integrata

La relazione tecnica integrata, cioè la relazione di conformità urbanistica e catastale, è stata adottata senza problemi nelle compravendite immobiliari; è però utile precisare alcuni particolari.

Per prima cosa possiamo rileggere quanto scrivevo qui.

Contenuti

Chi deve produrre la Relazione?

Il venditore.

Chi la prepara?

Un tecnico abilitato, tipicamente un Geometra libero professionista.

Quanto tempo ci vuole?

Attualmente i tempi necessari stanno aumentando perché le ricerche dei cosiddetti ‘precedenti edilizi’ stanno mettendo a dura prova gli Uffici Comunali.

Ad esempio il Comune di Bologna ha segnalato che “dato l’incremento delle richieste di accesso atti e visione pervenute al Settore Servizi per l’Edilizia in seguito all’applicazione del Protocollo d’intesa sottoscritto tra Consiglio Notarile ed Ordini Professionali che prevede dal 1° settembre 2017 l’ufficializzazione della Relazione di Conformità Urbanistica e Conformità Catastale nelle compravendite immobiliari, nelle more di misure organizzative conseguenti al Protocollo stesso, in via transitoria e fino al 31 dicembre 30 giugno 2018, il Settore Servizi per l’Edilizia ha fissato il termine procedimentale di 60 giorni solo per le istanze in materia di edilizia privata di accesso atti e di visione e copia che ricadono nell’ambito di applicazione del suddetto Protocollo.”

E quindi è necessario incaricare il tecnico prescelto con congruo anticipo sulla vendita, visto che il tempo necessario potrà aggirarsi sui due-tre mesi.

Quanto costa?

Dipende dalla complessità delle ricerche necessarie; in ogni caso si tratta di una piccolissima frazione del valore della vendita.

Non dimenticare!

Se la vendita è affetta da profili di nullità o annullabilità, vizi ecc., chi rischia è sempre il venditore, che in certi casi potrà rivalersi sul notaio e/o sul tecnico certificatore, ma che sopporterà in prima battuta i problemi che dovessero emergere.

In conclusione

E’ molto importante che la relazione tecnica integrata sia completa e precisa; poiché richiede una preparazione professionale approfondita è evidente che non potrà essere svenduta a prezzo vile (senza tenere conto delle spese); qualsiasi professionista potrà comunque fornire informazioni adeguate per consentire di scegliere con cognizione di causa.

Ricorda infine che secondo i termini dell’accordo che ha istituito la Relazione Tecnica Integrata, il tecnico redattore deve essere:

  • in regola con l’iscrizione all’albo professionale;
  • in regola con gli adempimenti previdenziali;
  • in regola con la formazione permanente;
  • in possesso di polizza  r.c. professionale.

 

Stefano Batisti, geometra libero professionista a Bologna: specialista in perizie, stime e consulenze immobiliari

Articolo revisionato il 29 agosto 2018