Anche se si tratta di un condominio minimo (due partecipanti) le formalità previste dalla legge non possono essere ignorate.
Se un condomino anticipa alcune spese, deve comunque portare il relativo conto all’approvazione dell’assemblea, altrimenti non ha diritto al rimborso.
Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 5288 del 3 aprile 2012.
In particolare in sentenza si legge che «la comunicazione con la quale il condomino maggioritario comunica all’altro condomino la ripartizione delle spese non può essere considerata equipollente ad una delibera assembleare».