Volete affittare casa? la c.d. legge di stabilità 2016 ha cambiato alcuni aspetti, ed è meglio farci attenzione.
Registrazione contratto: l’obbligo – per le locazioni abitative – sembrerebbe essere solo del locatore che deve provvedere entro trenta giorni (e nei 60 successivi darne la prova al conduttore e all’amministratore); diciamo sembrerebbe perché non sembra sia stata modificata la norma che stabiliva l’obbligo solidale delle parti sia per la registrazione del contratto che per il pagamento dell’imposta di registro;
Se il contratto non viene registrato il conduttore può chiedere al giudice che venga ricondotto alle condizioni della L. 431/98 cioè ‘patti in deroga’ – durata 4+4 anni – oppure canone concordato – durata 3+2 (in questa ipotesi non è poi chiaro come dovrebbe essere determinato, in concreto, il canone);
Gli affitti a ‘canone concordato’ (art. 2 co. 3 L. 431/98) consentono lo sconto del 25% dell’IMU e pure della TASI;
I canoni dal 1° gennaio 2016 potranno essere pagati anche in contanti (purché inferiori a 3.000 €
Le locazioni commerciali sono ancora soggette alla normativa della L. 392/78