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Locazioni: novità

Volete affittare casa? la c.d. legge di stabilità 2016 ha cambiato alcuni aspetti, ed è meglio farci attenzione.

Registrazione contratto:  l’obbligo – per le locazioni abitative – sembrerebbe essere solo del locatore che deve provvedere entro trenta giorni (e nei 60 successivi darne la prova al conduttore e all’amministratore);  diciamo sembrerebbe perché non sembra sia stata modificata la norma che stabiliva l’obbligo solidale delle parti sia per la registrazione del contratto che per il pagamento dell’imposta di registro;

Se il contratto non viene registrato il conduttore può chiedere al giudice che venga ricondotto alle condizioni della L. 431/98 cioè ‘patti in deroga’ – durata 4+4 anni – oppure canone concordato – durata 3+2 (in questa ipotesi non è poi chiaro come dovrebbe essere determinato, in concreto, il canone);

Gli affitti a ‘canone concordato’ (art. 2 co. 3 L. 431/98) consentono lo sconto del 25% dell’IMU e pure della TASI;

I canoni dal 1° gennaio 2016 potranno essere pagati anche in contanti (purché inferiori a 3.000 €

Le locazioni commerciali sono ancora soggette alla normativa della L. 392/78

Locatore troppo tollerante? nulla è perduto!

Chi tollera che il conduttore paghi perennemente in ritardo perde qualche diritto?

Fortunatamente no secondo la Cassazione, che con la sentenza n. 9311 del 2112 ha ribadito che la tolleranza del locatore a ricevere i pagamenti del canone irregolarmente, anche per un lungo periodo di tempo, sospende ma non “azzera” la clausola risolutiva contenuta nel contratto.

Questa, tuttavia, per ridiventare operante dovrà essere oggetto di una nuova manifestazione di volontà, cioè una bella raccomandata con cui il padrone di casa richiami l’inquilino all’esatto adempimento delle sue obbligazioni.

E quindi: tolleranza va bene, ma con giudizio!