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Attenti con le finestre

Un tale sostituisce le finestre con infissi che si aprono all’esterno, direttamente sulla terrazza del fabbricato attiguo e il vicino naturalmente si arrabbia; verrebbe voglia di solidarizzare.

Però, secondo la Cassazione (sent. 17680/12) il proprietario della terrazza non può ottenere la rimozione dell’opera se gli sporti sono collocati a un’altezza tale da escludere ogni pericolo per chi occupa l’area, essendo escluso che si configuri una servitù passiva derivante dal montaggio di infissi, che prescinde dal relativo diritto di veduta.

E allora il proprietario della terrazza dovrà rassegnarsi ai battenti che sporgono nella sua proprietà, in quanto non possono essere fonte di danno per chi si muove sul terrazzo, considerato che le finestre sono poste ad altezza molto superiore a quella di una persona adulta.

 



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Attenzione ai rami sporgenti

Ma come, sono tanti anni che i rami dell’albero si allungavano nella proprietà del vicino, e ora il giudice ha stabilito che devo tagliarli?

E’ così: la Cassazione (sent. 14632 del 2012) ha ribadito che questo diritto non  può essere usucapito, precisando che «il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l’art. 896 c.c. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Né rileva la sussistenza di muro divisorio, proprio o comune, esistente sul confine, in quanto, ai sensi dell’art. 892 u. co. c.c., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro stesso».

 



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