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Ma dov’è ‘sto confine?

Le mappe catastali sono un criterio sussidiario per l’azione di regolamento di confini, che può essere definita dal giudice mediante i rilievi compiuti sul terreno e sulla base del piano regolatore.

Lo dice la Cassazione con la sentenza n. 19093 del 6 novembre 2012, in cui ha respinto il ricorso di un proprietario che lamentava una costruzione edificata a soli m 4,50 metri dalla sua, in violazione delle norme comunali.

In realtà questa è una decisione conforme a tante altre, le quali ribadiscono che il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, e che le indicazioni delle mappe catastali costituiscono un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, rilevante solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine.

E quindi?

Quindi, in casi del genere, prima di andare dall’avvocato è utile affidarsi ad un geometra esperto, meglio se perito del Tribunale, che sappia valutare tutti gli elementi prima di mettere mano alla verifica delle mappe; così si potrà evitare di promuovere una costosa azione giudiziaria basata su presupposti insufficienti.

 



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Attenzione ai rami sporgenti

Ma come, sono tanti anni che i rami dell’albero si allungavano nella proprietà del vicino, e ora il giudice ha stabilito che devo tagliarli?

E’ così: la Cassazione (sent. 14632 del 2012) ha ribadito che questo diritto non  può essere usucapito, precisando che «il diritto di far protendere i rami degli alberi del proprio fondo in quello confinante non può essere acquistato per usucapione perché l’art. 896 c.c. implicitamente lo esclude, riconoscendo espressamente al proprietario del fondo sul quale si protendono il potere di costringere il vicino a tagliarli in qualunque tempo. Né rileva la sussistenza di muro divisorio, proprio o comune, esistente sul confine, in quanto, ai sensi dell’art. 892 u. co. c.c., le piante devono essere tenute, in ogni caso, ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro stesso».

 



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