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Privacy nel parcheggio? ma no!

Telecamere nel parcheggio comune? si può, anche senza l’ok dell’assemblea.

La Cassazione (II sez. – sent. n. 71 del 3/1/2013) ha ritenuto che un condòmino possa installare, senza il preventivo consenso dell’assemblea, una telecamera nel parcheggio oggetto di furti, con diritto al rimborso delle spese sostenute.

Non c’è violazione della privacy perché l’area condominiale destinata a parcheggio, trattandosi di luogo destinato all’uso di un numero indeterminato di persone,  è esclusa dalla tutela di cui all’art. 615 bis cod. pen.

Ma dov’è ‘sto confine?

Le mappe catastali sono un criterio sussidiario per l’azione di regolamento di confini, che può essere definita dal giudice mediante i rilievi compiuti sul terreno e sulla base del piano regolatore.

Lo dice la Cassazione con la sentenza n. 19093 del 6 novembre 2012, in cui ha respinto il ricorso di un proprietario che lamentava una costruzione edificata a soli m 4,50 metri dalla sua, in violazione delle norme comunali.

In realtà questa è una decisione conforme a tante altre, le quali ribadiscono che il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, e che le indicazioni delle mappe catastali costituiscono un sistema di accertamento di carattere meramente sussidiario, rilevante solo in assenza di altri elementi idonei alla determinazione del confine.

E quindi?

Quindi, in casi del genere, prima di andare dall’avvocato è utile affidarsi ad un geometra esperto, meglio se perito del Tribunale, che sappia valutare tutti gli elementi prima di mettere mano alla verifica delle mappe; così si potrà evitare di promuovere una costosa azione giudiziaria basata su presupposti insufficienti.

 



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Locatore troppo tollerante? nulla è perduto!

Chi tollera che il conduttore paghi perennemente in ritardo perde qualche diritto?

Fortunatamente no secondo la Cassazione, che con la sentenza n. 9311 del 2112 ha ribadito che la tolleranza del locatore a ricevere i pagamenti del canone irregolarmente, anche per un lungo periodo di tempo, sospende ma non “azzera” la clausola risolutiva contenuta nel contratto.

Questa, tuttavia, per ridiventare operante dovrà essere oggetto di una nuova manifestazione di volontà, cioè una bella raccomandata con cui il padrone di casa richiami l’inquilino all’esatto adempimento delle sue obbligazioni.

E quindi: tolleranza va bene, ma con giudizio!