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Quei millesimi sono da rifare

Secondo una recente sentenza, dopo la legge di riforma del Condominio, anche le tabelle millesimali contrattuali, così come quelle redatte secondo i criteri legali, possono essere corrette.

Corrette o comunque modificate dall’assemblea nei casi previsti dall’art. 69 dd.aa. C.C., con la maggioranza di cui all’art. 1136 2° co. C.C. ovvero modificate dal giudice su richiesta anche di un solo condòmino.

Per capirci, i millesimi contrattuali o convenzionali sono quelli che regolano il riparto delle spese comuni in modo difforme dai criteri di legge e quindi le relative tabelle possono essere adottate e (secondo l’opinione prevalente) modificate solo con l’unanimità dei consensi.

I millesimi assembleari, limitandosi all’applicazione dei criteri di legge, possono essere appunto modificate con la maggioranza qualificata sopra richiamata, come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione SS.UU. n. 18477/2010.

Il Tribunale, decidendo sul ricorso presentato da un condòmino, ha ritenuto che la riforma del 2012, modificando l’art. 69 dd.aa. C.C., abbia inciso sul quadro giurisprudenziale sopra delineato e che ora anche le tabelle convenzionali possano essere corrette in caso di errore o per mutamento dello stato dei luoghi, con la stessa maggioranza qualificata oppure in sede giudiziale anche su richiesta di un solo condòmino.

Per ora si tratta di una sentenza di Tribunale e quindi questa interpretazione potrà essere confermata oppure smentita dalle magistrature superiori.

Il punto però è che sempre più la immodificabilità delle tabelle millesimali è  una leggenda metropolitana: le tabelle errate o comunque non rispondenti ai criteri legali o allo stato dei luoghi possono essere modificate; come e con quali procedure dovrà essere valutato caso per caso, con l’ausilio di un esperto.

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Successione da geometra

Questo è un caso vero, ma non farò nomi e leggendo capirete perché.

Una vecchia cliente, che non sento da tempo, mi chiama: è morto il marito, che possedeva un appartamento e un piccolo appezzamento di terreno agricolo: non c’è testamento ed eredi sono la moglie e i due figli.

Il CAF a cui si è rivolta per la successione – quello dove va per il 730 – le ha detto di andare in Comune a chiedere il CDU (certificato di destinazione urbanistica).

La signora non ha tanta voglia di girare per uffici e pensa bene di telefonarmi; la invito in studio e dopo le condoglianze facciamo le visure.

Notiamo subito che sull’appartamento grava ancora l’usufrutto a favore della suocera, morta da tempo: spiego che si dovrà fare la riunione di usufrutto, pratica semplice e veloce e che posso occuparmi anche di questa incombenza.

A questo punto la signora mi chiede se faccio anche le denunce di successione e, appreso che sì, mi occupo anche di queste, mi fa: ma allora faccia tutto lei!

Le dico che se ha già dato l’incarico al CAF non posso accettare, ma mi chiarisce che era andata per informarsi e poi mi chiede: “ma quanto mi fa spendere? perché – continua – al CAF mi hanno detto che in tutto dovrei spendere 4-5.000 euro.”

Preciso subito che non voglio accusare nessuno: relata rèfero, come dicevano i latini.

Faccio una botta di conti: l’appartamento è agevolato, il terreno poca cosa; due volture, la copia in bollo per la banca, il CDU, la rettifica ecc. ecc. e dico: circa 1.000 € fra imposte, diritti e spese e altrettanto di onorari (su questi ultimi gravano Cassa e IVA).

La signora, che prima della pensione era una piccola commerciante, è svelta a fare i conti e conclude: alla fine della fiera praticamente spendo la metà, non devo andare in giro e faccio fare tutto a lei, che conosco e di cui mi fido.

Anche perché, continua, avrò bisogno di essere seguita perché il terreno me l’ha già chiesto un vicino e io vorrei venderglielo volentieri perché prima lo coltivava mio marito e adesso non posso più farlo, ma non so quanto chiedere.

Allora le spiego che, oltre a determinare il valore di mercato, dobbiamo verificare la questione della prelazione agraria (L. 817/71 e s.m.i.) e insomma, alla fine la cliente è stata soddisfatta di essersi rivolta a me.

Perché vi annoio con questa piccola storia di ordinaria umanità (a parte che sono terribilmente vanitoso)?

Perché conferma quanto  vado ripetendo da tempo, e cioè che in ogni successione con immobili il professionista di elezione è il geometra;

non il notaio, non il commercialista, non il CAF, in quanto questi soggetti spesso si rivolgono al geometra per eseguire alcuni adempimenti necessari (quando non se ne dimenticano);

allora tanto vale chiedere subito al geometra, e non solo essere serviti al meglio, ma anche correre il rischio di risparmiare.

Il geometra sa come si fa!

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Ma questa agibilità c’è oppure no?

La Cassazione (sent. 2438/2016) si è nuovamente espressa con chiarezza: la mancanza del certificato di agibilità dell’immobile autorizza i promissari acquirenti a non stipulare il contratto definitivo.

Se l’agibilità/abitabilità manca

La Suprema Corte ha ritenuto che il venditore ha l’obbligo di consegnare il certificato di agibilità, in base all’articolo 1477 3° co. C.C. e quindi il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, è pienamente giustificato.

Di chi è la colpa?

Ciò anche se il mancato rilascio è dipeso dall’inerzia del Comune, nei cui confronti comunque l’obbligato ad attivarsi è il promittente venditore.
La Cassazione in sostanza afferma che il mancato rilascio del certificato, pur non configurando una condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore, «attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incide sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto».

E quindi?

La morale  è la solita;

prima di mettere in vendita un bene immobile è indispensabile farne verificare la regolarità edilizia e la presenza del certificato di agibilità;

se il tecnico scoprirà qualche problema sarà più semplice ed economico porvi rimedio in quel momento.

Il geometra sa come si fa!

Locazioni: novità

Volete affittare casa? la c.d. legge di stabilità 2016 ha cambiato alcuni aspetti, ed è meglio farci attenzione.

Registrazione contratto:  l’obbligo – per le locazioni abitative – sembrerebbe essere solo del locatore che deve provvedere entro trenta giorni (e nei 60 successivi darne la prova al conduttore e all’amministratore);  diciamo sembrerebbe perché non sembra sia stata modificata la norma che stabiliva l’obbligo solidale delle parti sia per la registrazione del contratto che per il pagamento dell’imposta di registro;

Se il contratto non viene registrato il conduttore può chiedere al giudice che venga ricondotto alle condizioni della L. 431/98 cioè ‘patti in deroga’ – durata 4+4 anni – oppure canone concordato – durata 3+2 (in questa ipotesi non è poi chiaro come dovrebbe essere determinato, in concreto, il canone);

Gli affitti a ‘canone concordato’ (art. 2 co. 3 L. 431/98) consentono lo sconto del 25% dell’IMU e pure della TASI;

I canoni dal 1° gennaio 2016 potranno essere pagati anche in contanti (purché inferiori a 3.000 €

Le locazioni commerciali sono ancora soggette alla normativa della L. 392/78

Due diligence immobiliare

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E’ un periodo molto particolare: i prezzi degli immobili sono ancora ai minimi degli ultimi dieci anni ma si percepisce un timido aumento delle contrattazioni (e quindi delle vendite).

I compratori in questo frangente possono fare ottimi affari: è però necessario stare attenti a cosa si compra e non lasciarsi attirare solo dai prezzi bassi.

Quel bell’appartamento vista collina, ad esempio, è molto conveniente: ma è completamente regolare sotto il profilo edilizio, urbanistico, catastale?

L’onere della verifica dovrebbe ricadere sul venditore, ma spesso non è così: magari l’immobile è pervenuto per successione e non se ne sa granché, magari il proprietario non vi ha mai apportato alcuna modifica da quando l’ha acquistato e quindi ritiene che sia in regola e così via; in perfetta buona fede lo pone in vendita e quando ci si accorge del problema spesso è tardi per cavarsela con poco.

Non è nemmeno da trascurare il fatto che attualmente, con prezzi molto bassi e mercato asfittico, i venditori non sono molto motivati a spendere denaro per far controllare la regolarità del bene.

L’acquirente, dal canto suo, è giustamente attirato dalla possibilità di fare un buon affare e spesso velocizza la fase di analisi e trattativa per non correre il rischio di perdere l’occasione, salvo scoprire – a preliminare sottoscritto e pratica di mutuo in corso – che vi sono alcune irregolarità che non consentono l’auspicata rapida soluzione della vicenda.

E’ vero che egli è garantito dal venditore ma un incidente di questo tipo può far perdere molto tempo e far sfumare eventuali altre possibilità di concludere un buon affare.

L’unica soluzione è la due diligence immobiliare, verifica dell’immobile sotto due distinti aspetti:  quello giuridico-amministrativo e quello tecnico.

Il primo attiene alla completa conoscenza dell’immobile, con verifica delle criticità esistenti, tra cui l’accertamento della piena proprietà dell’immobile, l’esistenza o meno di ipoteche, vincoli, servitù e tutto ciò che è connesso alla conformità urbanistica e catastale del bene.

Il secondo attiene al controllo della rispondenza dell’immobile, sotto il profilo strutturale ed impiantistico, alla normativa di settore.

All’esito di questa indagine sarà anche possibile verificare in maniera completa e indubbiamente più precisa il valore dell’immobile e quindi compiere ogni più opportuna scelta in termini commerciali.

E chi è il soggetto che, per preparazione ed esperienza, è più indicato per svolgere questa indagine a tutto tondo? che domande, il geometra!

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Semplificazione edilizia: non è tutto oro…

In questo periodo gira su tv e web lo spot governativo sulla semplificazione edilizia contenuta nel c.d. ‘Sblocca Italia’, dal claim accattivante: “E’ casa tua decidi tu”.

Come gli slogan non è del tutto vero: anzi, la parte effettivamente vera è probabilmente inferiore all’esagerazione pubblicitaria.

Questo controspot lo spiega molto bene, e quindi bando alle ciance!

Rivalutazione terreni edificabili ed agricoli

Anziché introdurre la norma a regime, la “Legge di stabilità 2015” ha riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni (e delle partecipazioni) posseduti alla data del 1° gennaio 2015.

Ricordiamo che, in relazione alla situazione economica generale, accade quasi sempre che terreni già oggetto di rivalutazione – e che non è stata poi “utilizzata” perché non si è proceduto alla vendita – oggi abbiano un valore inferiore a quello a suo tempo determinato.

Questo valore più elevato deve però essere assunto – in caso di vendita – come valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte; per capirci, se un terreno rivalutato qualche anno fa a 200.000 euro viene venduto a 100.000 euro (e vi prego di credere che non è un esempio campato per aria!) le imposte debbono essere pagate sempre sui 200.000 euro che costituiscono il cosiddetto valore normale; così non fosse la determinazione delle plusvalenze seguirebbe le regole ordinarie, con danno per il venditore.

Per ovviare a questo inconveniente (cioè per non subire il danno e la beffa) è necessario procedere ad una nuova rivalutazione in diminuzione: se l’imposta sostitutiva pagata in occasione della precedente rideterminazione è maggiore di quella dovuta non è necessario alcun versamento (anche se questa ipotesi è difficilmente attuabile in quanto l’imposta sostitutiva è passata dal 4 all’8%).

Per potere usufruire di questa possibilità è necessario far predisporre la perizia giurata entro il 30 giugno 2015 oppure entro la data di stipula dell’atto di vendita se anteriore.

Successione con immobili

Non ci stancheremo di ripetere che quando in una successione sono compresi immobili è consigliabile rivolgersi ad un esperto di proprietà immobiliare.

Egli potrà verificare la conformità edilizia, urbanistica e catastale dei beni e provvedere alle eventuali regolarizzazioni prima di procedere, ad esempio, alla divisione fra più eredi (naturalmente il tutto a spese dell’eredità).

Il motivo di questi accertamenti è semplice: poniamo il caso che nell’eredità siano compresi due appartamenti eguali, che debbano essere divisi fra due eredi al 50% ciascuno.

Se uno dei due appartamenti non è però regolare, è evidente che il suo valore sarà minore dell’altro e quindi la semplice assegnazione senza verifica potrebbe danneggiare, anche in maniera rilevante, uno degli eredi.

Inoltre, se gli immobili o gli eredi sono più d’uno, spesso è utile affidare la stima ad un esperto, possibilmente nominato di comune accordo: egli riuscirà a prevenire, il più delle volte, l’insorgere di liti e a comporre le eventuali divergenze.

L’esperto in proprietà immobiliare per definizione è il Geometra, poiché alle note conoscenze edilizie, urbanistiche e catastali unisce valide competenze estimative e importanti conoscenze giuridiche relative agli immobili, alle servitù e ai diritti reali; se poi il geometra è anche perito del Tribunale probabilmente sarà in grado risolvere quasi ogni problema legato agli immobili e in ogni caso fornire i consigli più appropriati.

Sto esagerando? non credo proprio ;-)

Geometri mediatori

Divisione di immobili o terreni in eredità, suddivisione, utilizzo e gestione di spazi comuni o al confine tra aree di proprietà diversa. Sono solo alcuni esempi di questioni controverse, spesso annose e difficili da dirimere. Per risolverle, arriva il ‘geometra mediatore’, grazie alle sue competenze in materia tecnica. Del suo ruolo si è parlato in occasione del 2° Convegno nazionale Geo-Cam (Associazione nazionale geometri consulenti tecnici arbitri e mediatori), che si è svolto a Roma.

I nostri mediatori hanno conoscenze interdisciplinari – ha spiegato il presidente di Geo-Cam, Filippo Vircillo – e ciò permette loro di approcciare con efficacia maggiore le varie controversie. Ogni anno più del 70% delle controversie si definisce positivamente. Sappiamo che nel 90% dei casi i conflitti nascono da incomprensioni, per questo è necessario organizzare corsi di preparazione: per migliorare la comunicazione, per creare empatia con il cliente, in modo da raggiungere la sua piena fiducia”.

E’ sempre più necessario, infatti, risolvere le controversie prima che degenerino, prima che si trasformino in una causa: “Per fare questo, è importante puntare alla qualità dei mediatori e negoziatori – ha aggiunto – e su un efficace modello di mediazione. Geo-Cam ha scelto la mediazione facilitativa”.

“In questo caso – ha spiegato – il mediatore non affronta immediatamente il problema, ma cerca gli interessi sottostanti alle posizioni; e per far questo va oltre quanto rivendicato dalle parti e cerca, con appropriate tecniche di comunicazione, di riattivare il dialogo tra esse, con l’intento di poter far emergere i veri bisogni delle parti e far trovare loro un accordo soddisfacente”

da adnkronos

Quando manca l’abitabilità

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Se manca l’abitabilità [oggi agibilità], il promissario acquirente può recedere dal contratto e il promittente venditore deve essere condannato a pagare il doppio della caparra.

La casa che non può essere abitata è infatti un bene inadeguato ad assolvere alla funzione sociale ed economica per la quale doveva essere acquistato. E ciò anche quando oggetto del contratto sono pure un’autorimessa e una soffitta per i quali l’abitabilità non risulta richiesta; questo dicono i giudici della Cassazione (sent. 629/14).

La morale da trarre è la solita: prima di mettere in vendita un bene immobile è indispensabile farne verificare la regolarità; se il tecnico scoprirà qualche problema sarà più semplice ed economico porvi rimedio.

Non si può essere tranquilli nemmeno se l’immobile è già stato venduto prima o proviene da un’eredità: purtroppo queste circostanze non contano nulla ed accorgersi di una irregolarità quando il preliminare è già stato firmato è spesso molto costoso.